Revisione del 23/08/2023
Titolo 1. Il Presidente ed il Consiglio direttivo
Art. 1 – Presidente e Consiglio direttivo
- Ai sensi dello Statuto della Filarmonica di Villadossola APS il Consiglio direttivo è formato da nove membri: il Presidente, il Vicepresidente e sette consiglieri. Le cariche hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili ad libitum
Art. 2 – Modalità elettive del Presidente dell’Associazione
- Ogni socio che abbia compiuto la maggiore età, sia in regola con il versamento della quota associativa e sia iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni, può candidarsi alla carica di Presidente dell’Associazione. L’interessato potrà presentare anticipatamente in qualsiasi momento la propria candidatura per iscritto al Consiglio direttivo, oppure candidarsi il giorno stesso indetto per le elezioni direttamente all’assemblea dei soci a tal fine convocata.
- L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. Ogni socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni ha diritto ad un voto, con facoltà di delega da conferirsi per iscritto ad altro socio con diritto di voto. Come da Statuto societario ogni socio può ricevere massimo due deleghe.
- I soci potranno votare, oltre al/i candidato/i alla presidenza, anche uno qualsiasi dei soci regolarmente iscritto nel libro soci.
- Al candidato che all’esito delle elezioni avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà conferita la carica di Presidente. Nel caso in cui la persona che abbia ottenuto il maggior numero di voti non si fosse candidata, questa ha la facoltà di accettare o meno la carica.
- In caso di parità si procederà immediatamente a ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti.
Art. 3 – Modalità elettive del Vicepresidente
- L’elezione del Vicepresidente avviene dopo l’elezione del Presidente. I candidati alla presidenza non eletti hanno facoltà di candidarsi come Vicepresidente.
- Ogni socio che abbia compiuto la maggiore età, sia in regola con il versamento della quota associativa e sia iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni, può candidarsi alla carica di Vicepresidente dell’Associazione. L’interessato potrà presentare anticipatamente in qualsiasi momento la propria candidatura per iscritto al Consiglio direttivo, oppure candidarsi il giorno stesso indetto per le elezioni direttamente all’Assemblea dei soci a tal fine convocata.
- L’elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto. Ogni socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni ha diritto ad un voto, con facoltà di delega da conferirsi per iscritto ad altro socio con diritto di voto. Come da Statuto societario ogni socio può ricevere massimo due deleghe.
- I soci potranno votare, oltre al/i candidato/i alla vicepresidenza, anche uno qualsiasi dei soci regolarmente iscritto nel libro soci.
- Al candidato che all’esito delle elezioni avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà conferita la carica di Vicepresidente. Nel caso in cui la persona che abbia ottenuto il maggior numero di voti non si fosse candidata, questa ha la facoltà di accettare o meno la carica.
- In caso di parità si procederà immediatamente a ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti.
Art. 4 – Modalità elettive del Consiglio direttivo
- L’elezione dei membri del consiglio avviene dopo l’elezione del Vicepresidente. I candidati alla presidenza e vicepresidenza non eletti hanno facoltà di candidarsi come membro del Consiglio.
- Ogni socio che abbia compiuto la maggiore età, sia in regola con il versamento della quota associativa e sia iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni, può candidarsi alla carica di consigliere. L’interessato potrà presentare anticipatamente in qualsiasi momento la propria candidatura per iscritto al Consiglio direttivo, oppure candidarsi il giorno stesso indetto per le elezioni direttamente all’assemblea dei soci a tal fine convocata.
- L’elezione dei consiglieri avviene a scrutinio segreto. Ogni socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni ha diritto ad un voto, con facoltà di delega da conferirsi per iscritto ad altro socio con diritto di voto. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di due deleghe.
- Il voto prevede la possibilità per ciascun socio di esprimere fino a cinque preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura.
- È fatta salva la possibilità di conferire il voto anche soci che non si siano formalmente candidati, ma presenti in assemblea e che siano in possesso dei requisiti del punto 2 del presente articolo. Questi, in caso di elezione, avranno la facoltà di accettare o meno la carica.
- Gli otto candidati che all’esito delle elezioni avranno ottenuto il maggior numero di voti otterranno la carica di consigliere. In caso di parità si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti.
- Nel caso in cui all’esito degli scrutini non sia stato raggiunto il numero di otto consiglieri previsto dallo Statuto, ferma la nomina dei candidati eletti nella prima votazione si procederà immediatamente a nuove elezioni al fine di eleggere i consiglieri mancanti. Valgono le modalità elettive descritte precedentemente. Qualora non venga raggiunto il numero legale di consiglieri anche in seconda elezione dovrà essere indetta nuova assemblea con nuova votazione.